Gli interventi in materia edilizia previsti dal Decreto Rilancio, consistenti nell' isolamento termico delle superfici opache o nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per poter accedere al Superbonus con detrazione al 110% devono garantire determinate condizioni:
- rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nell'attesa dell'arrivo del decreto, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3- ter articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013);
- assicurare, anche congiuntamente, agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) , ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
I requisiti sopra descritti sono quindi fondamentali ai fini dell'accesso al Superbonus, che comunque spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all'interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria.
Si fa presente che, per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica.
Quanto alla possibilità di cumulare i diversi bonus si segnala che, se l’intervento può accedere a diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le stesse spese, di una sola delle agevolazioni previste (nel rispetto delle condizioni richieste per la categoria specifica).
Diverso è il caso in cui il contribuente ponga in essere molteplici interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili. In questa ipotesi sarà possibile godere di ciascuna agevolazione, (con relativo limite di spesa), purchè siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e sempre garantendo gli adempimenti richiesti dalla specifica detrazione.