ll superbonus del 110% (previsto all’art. 119 del Dl 34/2020), si applica secondo le stesse modalità previste per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (di cui all’ art. 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986). Pertanto, oltre al proprietario dell’immobile l’agevolazione è estesa al detentore del fabbricato che sostiene le spese dietro consenso espresso del proprietario stesso.
Il locatario o il comodatario, con contratto registrato, possono quindi godere dell’agevolazione in oggetto.
Tra gli aventi diritto alla detrazione, rientrano:
- il nudo proprietario dell’immobile,
- i titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto abitazione),
- i titolari di un diritto personale di godimento (come l’inquilino nella locazione o il comodatario nel contratto di comodato) o di una concessione demaniale,
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dei i lavori, che ha sostenuto le relative spese. In questo caso la convivenza nell’abitazione interessata deve esistere già quando iniziano i lavori o prima, nel momento in cui si sostengono le spese detraibili.
Quanto sopra indicato è stato chiarito dall’ Agenzia delle Entrate anche nella recentissima guida pubblicata per il corretto utilizzo del Superbonus edilizio.