Possono beneficiare del bonus vacanze i nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario e corrente, non superiore a 40.000 euro.
Che cosa si intende però per nucleo familiare?
La Circolare n 18/E del 3 luglio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito al paragrafo 2 l’ambito soggettivo di applicazione del bonus vacanze.
Innanzitutto, è bene dire che si tratta del concetto di nucleo familiare definito dal regolamento dell’ISEE e in particolare dall’art 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n 159/2013.
Secondo questo articolo il nucleo familiare cui si riferisce l’agevolazione in oggetto è composto dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU ossia Dichiarazione sostitutiva unica sulla base della quale si calcola l’ISEE.
Ai sensi dell’art 4 del DPR n 223/89 agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, che coabitano ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Va presta attenzione al fatto che una famiglia anagrafica può essere composta anche da un solo membro
Il comma 2 dell’art 176 del Decreto Rilancio prevede che il credito d’imposta per vacanza è utilizzabile da un solo membro per nucleo familiare, cioè il nucleo avrà diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione indipendentemente dal numero dei componenti il nucleo che fruiscono dei servizi turistici.
In altri termini se il nucleo familiare è composto da tre persone, secondo quando risulta dal DSU, solo una persona vi avrà diritto a prescindere da chi usufruirà dei servizi turistici. Ossia, tutto il nucleo o una parte di esso potrà fruire del servizio turistico che su cui spetterà il bonus vacanza.
La circolare inoltre chiarisce che qualora la fattura per il servizio turistico sia intestata a un familiare a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a questo soggetto solo se risulta nello stesso nucleo familiare ISEE.
Nel caso ad esempio di genitori separati con un figlio fiscalmente a carico di entrambi, la detrazione spetta al genitore che ha nel nucleo familiare ai fini ISEE, come sopra descritto, il soggetto minore che ha fruito del servizio turistico.
Ricordiamo che il bonus vacanze spetta:
- nella misura dell’80%, d’intesa con la struttura presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto
- e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi
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