Si, se il lavoratore non riesce a portare adeguate giustificazioni della propria assenza , tale condotta puo condurre al licenziamento per giusta causa .
Va detto innazituto che nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, per l'art. 5 della L. 604/1966, sul datore di lavoro grava l'onere di provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare il fatto che tale assenza dipenda da cause di forza maggiore
Non è possibile addurre il motivo della non conoscenza di questa sanzione per la mancata affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro. Infatti la Cassazione afferma che l'assenza ingiustificata, in particolare se protratta nel tempo, configura un condotta contraria ai doveri fondamentali del lavorare, costituenti il cd. "minimo etico". Si tratta infatti della violazione dell'obbligo minimo che si assume con la firma del contratto di prestazione lavorativa stipulato con il datore di lavoro.
Il principio è stato riaffermato di recente dalla sentenza della Cassazione sezione lavoro n. 10855/2020 della Sezione lavoro .
Il caso giunto all'attenzione dei supremi giudici riguardava un dipendente ministeriale il quale veniva licenziato per giusta causa, ex articolo 55-quater lettere a) e b) del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001), per 12 giorni di assenza ingiustificata nell'arco di due mesi oltre che per l'uso di certificati medici contraffatti. Su quest'ultimo aspetto la Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore non considerando provate le sue affermazioni del ricorrente che ricollegavano ad una patologia psichica le amnesie per cui non ricordava né le proprie assenze ne l'invio di certificati di malattia risultati falsi (!).
Resta indubbio invece che l'affissione del codice disciplinare, pur prevista dal Codice del pubblico Impiego non è rilevante in questo caso in quanto la costante giurisprudenza ha ritenuto che "anche nel pubblico impiego contrattualizzato non è necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare (prevista dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009) in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale (Cassazione civile sez. lav., 07/11/2019, n.28741)
In un caso parzialmente simile verificatosi nel settore privato la Cassazione ha ugualmente affermato che in aderenza a orientamento consolidato (Cass. n. 19306 del 2004), "la pubblicità del codice disciplinare, necessaria, in ogni caso, al fine della validità delle sanzioni disciplinari conservative, non è necessaria al fine della validità del licenziamento disciplinare, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, come definiti dalla legge, mentre è necessaria qualora lo stesso licenziamento sia intimato per specifiche ipotesi previste da normativa secondaria", collettiva o aziendale.
C'e da rilevare comunque che la Cassazione ha anche considerato l'assenza del lavoratore giustificata quando corrisponda a una simile violazione degli obblighi minimi del datore di lavoro come la corresponsione della retribuzione.