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CONTRIBUTI COLF E BADANTI: DEDUCIBILITÀ IN DICHIARAZIONE. NOVITÀ IN ARRIVO?

Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?

Le regole per la deducibilità dei contributi previdenziali per lavoratori domestici e la detrazione per le persone non autosufficienti. Proposte di modifica nel Decreto Lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

I contributi previdenziali ed assistenziali versati  dai datori di lavoro per 

  • addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
  • addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.

sono deducibili (non detraibili)  nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico. 

Deducibilità e detraibilità contributi colf

Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità,  nella dichiarazione dei redditi o 730:

  • le spese deducibili vengono sottratte  dal  reddito lordo, prima di calcolare le tasse; 
  • le spese detraibili  si sottraggono dall’imposta da versare  calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100%  ma  una  percentuale del 19% per le principali tipologie)

Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto  vengono  sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta  una percentuale delle spese detraibili .

Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili  dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla  parte a carico  del datore di lavoro.

Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio  sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza  IV trimestre 2021,  che  i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .

Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi  il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari)  del modello.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3  Rigo E24

ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi.  L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente,  nella risoluzione n. 278/2019,  questo chiarimento  a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera  dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio.  La risposta è stata appunto positiva.

Riepilogo della documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Contributi previdenziali ed assistenziali versati
per collaboratori domestici/familiari

- Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016

- Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia)- Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
- documentazione attestante la comunicazione all’INPS
dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti

Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa. 

Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.

Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare. 

Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023 

Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali. 

L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo   l'assistenza a persone non autosufficienti.

Si attende  per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.

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Allegato

Risposta interpello 278 del 19.06.2019
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Commenti

Daniela Martelli - 22/08/2022

Ho una sorella disabile. Io sono il suo tutore. Il contratto con la badante è a suo nome. Chi può dedurre i contributi visto che lei non può fare il 730? Il tutore? La persona che la ha "a carico" (il papà)? Fino a 2 anni fa il papà poteva portarli in deduzione col suo 730. Sembra non sia più possibile...allora chi può farlo? Grazie.

Daniela Martelli - 21/08/2022

Buonasera, mia sorella è incapace di intendere e di volere, io sono il suo tutore. Lei è il datore di lavoro della sua badante. Ho fatto questa scelta per "linearità" poichè i pagamenti provengono dal suo conto corrente. Fino a 2 anni fa mio padre (mia sorella appartiene al suo nucleo familiare ed è a suo carico), poteva dedurre i contributi. Lo scorso anno il caf mi ha detto che "le cose" sono cambiate e mio padre avrebbe potuto dedurre i contributi solamente se il contratto fosse stato a suo nome. Allora, in questo caso, chi può dedurre i contributi visto che l'interdetta non può presentare il 730? Il tutore (io/la sorella) o la persona che la mantiene (il papà)? Grazie

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