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CREDITO PER LA BONIFICA AMBIENTALE NELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ

Credito per la bonifica ambientale nelle dichiarazioni dei redditi delle società

RedditiSC 2020 e RedditiSP2020: nuovo credito d'imposta per la bonifica ambientale

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Una delle novità dei modelli dichiarativi 2020 (riferiti all'anno di imposta 2019) è il cd. Bonus per la bonifica ambientale di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019). Il bonus ha limiti differenti a seconda che riguardi:

  • società di capitali
  • enti non commerciali.

Alle società di capitali il bonus spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, e nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui dell’erogatore.
Agli enti non commerciali spetta nela misura del 65% nei limiti del 20% del reddito imponibile.
Il credito d’imposta in entrambi i casi è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

I progetti di bonifica devono in entrambi i casi riguardare

  • bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici,
  • prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico,
  • realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
  • recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le disposizioni per l’attuazione della misura agevolativa. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. A tal fine è stato previsto un prospetto nel quadro RS (rigo RS254).

Per quanto riguarda gli enti non commerciali i dati da indicare riguardano il credito calcolato e il credito effettivamente utilizzato in riduzione dell’imposta dovuta, dove, nel quadro RN, rigo RN14, è stato previsto un apposito campo per indicare l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta corrispondente al 65% erogazioni liberali effettuate nel limite del 20% per cento del reddito imponibile.

Attenzione infine che il credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell’ambito dell’attività commerciale va esposto nel quadro RU.

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Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024 REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI 2024

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