Nei modelli dichiarativi 2021 (anno di imposta 2020) per utili e proventi equiparati prodotti all’estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all’estero.
Tassazione utili prodotti all'estero
A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:
- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.
L’importo da inserire nei modelli dichiarativi è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all’estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d’acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2020.
Credito imposta pagate all'estero
Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, che devono essere indicate nel Rigo G4 del modello 730, è utile precisare che:
- tale credito d’imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all’estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all’estero in via definitiva l’anno successivo, il credito d’imposta spetta nell’anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.
Attenzione va prestata al fatto che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell’altro Stato contraente in misura eccedente l’aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l’aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un’aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d’imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9 delle istruzioni della dichiarazione. Il calcolo del credito d’imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Utili prodotti all'estero: documentazione da conservare
Attenzione anche al fatto che nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un’apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all’estero in via definitiva.
La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l’imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l’aliquota di tassazione nella misura convenzionale.
Per comodità dell'utente si segnala che nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, all'intero della sezione "appendice" è presente la "tabella 10 - Elenco dei Paesi e dei Territori esteri" con l'indicazione dei codici Paesi necessari per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
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