Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda che l’integrazione comporti o meno una situazione a lui più favorevole.
Nel caso in cui l'integrazione comporti una dichiarazione favorevole al contribuente - maggiore credito o un minor debito - il contribuente a sua scelta può:
- presentare, ad un CAF o professionista abilitato, entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
- presentare un Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito richiedendone il rimborso.
Il Mod. UNICO Persone fisiche 2012 può essere presentato entro il 1° ottobre 2012, in quanto il 30 settembre è domenica (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
- entro il 1°ottobre 2012, in quanto il 30 settembre è domenica (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
Nell'ipotesi di integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati.
Il nuovo Mod. 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
Nell'ipotesi di integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata
Il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.
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