Una delle novità contenute nel modello di dichiarazione RedditiPF 2020 (anno di imposta 20119) prevede che per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici..
In particolare la detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica inclusi
- i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW
- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione i contribuente che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Nel rigo RP56 del modello RedditiPF2020, per le sole spese di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, in caso di spese sostenute dalla società trasparente (art.5 o art. 116 del TUIR) di cui il dichiarante è socio,
- in colonna 7 deve essere indicato l’importo della spesa, nel limite massimo di 3.000 euro, sostenuta nel medesimo anno di colonna 6 della società partecipata, per la quota attribuita al dichiarante
- in colonna 5, deve essere indicato il codice fiscale della società partecipata; in caso di più partecipate, oltre alla prima, va compilato un modulo distinto per ciascuno di essere avendo cura di compilare esclusivamente le colonne 5, 6, 7 e 8.
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