Nel contratto autonomo di garanzia, il garante, generalmente rappresentato da una banca o una compagnia di assicurazioni, viene incaricato dal debitore di assumere l’impegno, nei confronti di un creditore, ad effettuare una determinata prestazione, nell'ipotesi in cui il debitore non adempia alle proprie obbligazioni.
In questo contratto, il garante è tenuto a pagare “a semplice richiesta del garantito” e sul presupposto dell’inadempimento del debitore principale.
Il garante non può quindi rifiutarsi di pagare sostenendo che il rapporto obbligatorio sottostante (contratto in relazione al quale ha prestato la garanzia) non esiste o è invalido, come invece potrebbe fare nel caso di fideiussione.
Il garante potrà soltanto evitare il pagamento:
- dimostrando che il beneficiario agisce con dolo (c.d. exceptio doli), in quanto escute la garanzia pur non ricorrendo i presupposti per poterlo fare (ad esempio perché il rapporto principale sia stato regolarmente adempiuto, oppure qualora il rapporto principale non sia stato adempiuto per forza maggiore o per impossibilità sopravvenuta);
- proponendo eccezioni che attengano a nullità del contratto in relazione al quale ha prestato garanzia per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, poiché in questi casi verrebbe assicurato un risultato vietato dall’ordinamento.