La Legge di bilancio 2020 ha modificato completamente la disciplina IMU -TASI in quanto quest'ultima è stata eliminata ed è confluita nell'IMU. Per una panoramica delle novità si rinvia alla lettura dell'articolo Nuova IMU 2020: ecco cosa cambia. Probabile proroga della scadenza.
In generale, in merito ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta non è stata introdotta nessuna novità. L'imposta è quindi dovuta da:
- proprietari;
-
oppure in alternativa da:
- titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- genitore affidatario per l'immobile assegnato dal giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria dal momento della consegna e per tutta la durata del contratto.
Per quel che riguarda gli immobili in comproprietà in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. L'IMU, dunque, deve essere corrisposta pro quota e in riferimento alla propria situazione personale, ossia relativamente alla residenza o meno nell’immobile e ai giorni di effettivo utilizzo. Ciascun soggetto obbligato al pagamento, di conseguenza, è responsabile in proprio nei confronti del Comune, e in caso di mancato pagamento da parte di uno degli interessati il Comune non potrà rivolgersi agli altri comproprietari per ottenere il saldo del dovuto. Attenzione va prestata al fatto che con la riforma arriva però la possibilità per i comuni di stabilire, con regolamento, che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
Con la nuova IMU in merito alle case assegnate dal giudice viene introdotta la figura del genitore affidatario, in luogo dell’ex coniuge, così da ricomprendere anche le coppie non coniugate. Inoltre, in questo modo si esclude che l'imposta non sia versata dal proprietario nel caso in cui l'immobile sia assegnato al coniuge senza figli. Peraltro, in caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la giurisprudenza prevalente ritiene che nell’ipotesi di casa coniugale di proprietà di un solo coniuge, questa non può essere assegnata all’altro come contributo al mantenimento in quanto coniuge più debole, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo una funzione assistenziale.
Infine, si segnala che non c'è nessuna novità in tema di obblighi di pagamento neppure per le multiproprietà e i beni condominiali. Come indicato dal comma 768 della Legge di bilancio 2020, infatti, si conferma l'obbligo di pagamento in capo all'amministratore. Regole invariate anche in caso di fallimento.