L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, (paragrafo 4) chiarisce alcuni punti del nuovo art. 20 del cd. Decreto Liquidità, che favorisce l’applicazione del “metodo previsionale” per il calcolo degli acconti IRPEF, IRES e IRAP(anno 2020).
Si ricorda che la norma introdotta a seguito dell’emergenza sanitaria da coronavirus, consente un margine di tolleranza (non applicazione di sanzioni e interessi) pari al 20 per cento, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.
I quesiti sottoposti all’Agenzia sono due:
- E’ possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso in caso di insufficiente/omesso versamento?
- L’ agevolazione dell’art. 20 del Decreto Liquidità, si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?
La risposta al primo quesito dell’Agenzia è affermativa. Ciò in quanto la norma del Decreto liquidità non esclude la possibilità di applicare il ravvedimento operoso e quindi sanare l’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP(anno 2020). Viene però specificato che, per utilizzare tale istituto non deve essere stata ancora disposta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento.
Anche il secondo quesito trova conferma da parte dell’Agenzia, la quale chiarisce che, la norma di favore introdotta dal Decreto Liquidità riguarda sia la prima che la seconda rata (anno d’imposta 2020) e quindi anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020. Ciò anche sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica e illustrativa al Decreto.
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