La Cassa integrazione ordinaria (CIGO) è l ' ammortizzatore sociale per i lavoratori dipendenti a cui accedono i datori di lavoro, senza limiti dimensionali, appartenenti esclusivamente a determinati settori (art. 10 del D.Lgs n. 148/2015) che sono:
a) imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali, fatta eccezione delle cooperative ex DPR n. 602/1970, per le quali non è prevista la contribuzione per la CIG;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
j) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
k) imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;
l) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;
m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono l'attività in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.
Per l’integrazione ordinaria tali aziende versano i seguenti contributi ( ex art 13 del D.Lgs n. 148/2015)
- 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti impiegati, operai ed apprendisti con contratto professionalizzante delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- 2,00% della retribuzione imponibile per imprese industriali che occupano più di 50 dipendenti;
- 4,70% della retribuzione imponibile per imprese industriali ed artigiane del settore edile;
- 3,30% della retribuzione imponibile per gli operai ed apprendisti professionalizzanti delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
- 1,70% della retribuzione imponibile per gli impiegati ed i quadri delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti.
A fronte di questi versamenti, gli importi attuali per i lavoratori si calcolano come segue:
La misura del trattamento integrativo è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese tra zero ed l'orario contrattuale massimo.
Il trattamento è soggetto alla riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986 pari al 5,84%.
L’ammontare massimo dell’integrazione salariale non può superare i “massimali” fissati ogni anno e comunicati dall'INPS .
Per il 2020 gli importi massimi sono stati fissati con la circolare 20 del 20.2.2020 e ammontano a :
a) 998,181 euro se la retribuzione mensile del lavoratore comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive è pari od inferiore a 2.159,48 euro: al netto diventano 939,89 euro;
b) 1.199,72 euro nei casi in cui la retribuzione mensile di riferimento,sia superiore a 2.159,48 euro: al netto la somma è pari a 1.129,66.
Le somme sono incrementate del 20% per i trattamenti in favore delle imprese edili e lapidee causati da eventi non prevedibili come intemperie stagionali .
Qui di seguito il link allo strumento di calcolo dell'importo elaborato in collaborazione con Diritto.it e Commercialista Telematico dal prof. Larocca
NOTA BENE
- L’integrazione salariale sostituisce l’indennità giornaliera di malattia e la eventuale integrazione prevista dal contratto (se lo stato di malattia insorge durante l’intervento integrativo concesso a zero ore, il lavoratore continua a godere del trattamento integrativo)
- non è dovuta per festività non retribuite e di assenze senza diritto alla retribuzione
- è cumulabile con gli assegni familiari
In sintesi:
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