La legge di bilancio 2018 (art.1 commi 502-505 L. 205/2017) ha introdotto per l'attività enoturistica la possibilità di determinare l'IVA in maniera forfettaria.
La legge di bilancio 2020 (art.1 commi 513 e 514 Legge 160/2019) ha esteso analoga disciplina anche all'attività oleoturistica.
Vediamo le ripercussioni nella compilazione della dichiarazione IVA 2024 riferita al periodo di imposta 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo però che l'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il Provvedimento con le regole e il modello di dichiarazione IVA 2024 da presentare tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2024.
Attenzione al fatto che per le attività onoturistiche ed oleoturistiche nel modello di dichiarazione IVA 2024 è stata introdotta la casella di revoca dell''opzione del regime speciale IVA.
Attività di enoturismo e dichiarazione IVA 2024
L'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, resta ferma la possibilità per i contribuenti che non vogliano determinare forfetariamente l’imposta dovuta di comunicare l’apposita opzione in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la scelta è stata operata al rigo VO35 della dichiarazione IVA 2024. Ricordiamo che l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca
Attività di oleoturistica e dichiarazione IVA 2024
Come prima l'imposta dovuta si determina per differenza applicando la detrazione forfetaria del 50% all’imposta relativa alle operazioni imponibili:
- registrate,
- soggette a registrazione nel periodo.
Il sistema di determinazione forfetaria dell’imposta è previsto anche agli effetti delle imposte sui redditi.
Ovviamente, anche in questo caso, nella dichiarazione IVA 2024 è possibile per chi effettua attività oleoturistica e, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano, pertanto, di non essersi avvalsi della determinazione forfetaria dell’imposta prevista dall’art. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca. In questo caso deve essere compilato il rigo VO36.
Attività di enoturismo: quali sono
Si ricorda che le linee guida e indirizzi sono stati definiti con decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019) in base al quale sono considerate attività enoturistiche tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche ( DOP, IGP ) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo,
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine,
- le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi determinati requisiti.
Inoltre, il decreto fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, prevede determinati requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:
- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l''italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra: titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti; dipendenti dell'azienda e collaboratori esterni.
Attività di oleoturismo: quali sono
Con il termine "oleoturismo" si intendono
- tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione,
- le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo,
- la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti,
- le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.