HOME

/

FISCO

/

EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

/

DICHIARAZIONE IVA 2024: COSA FARE IN CASO DI SUCCESSIONE EREDITARIA?

Dichiarazione IVA 2024: cosa fare in caso di successione ereditaria?

Decesso del contribuente nel 2023 o inizio 2024: quali sono gli adempimenti ai fini della dichiarazione IVA 2024?

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quali sono gli adempimenti dichiarativi ai fini IVA che gli eredi devono rispettare nel caso di successione ereditaria? 

Vediamo i dettagli per la Dichiarazione IVA 2024, ricordando prima di tutto che, il termine ordinario per l'invio della dichiarazione parte dal 1 febbraio e scade il giorno 30 aprile.

Dichiarazione IVA 2024: gli adempimenti nella successione ereditaria

Nell’ipotesi di successione ereditaria gli adempimenti dichiarativi devono essere effettuati dagli eredi secondo precise indicazioni a seconda di quando è deceduto il de cuius.

Contribuente deceduto nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione e quindi nel corso del 2023:

  • nel caso in cui l’erede o gli eredi non abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto devono presentare dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7;
  • nel caso in cui l’erede o gli eredi abbiano proseguito l’attività del contribuente deceduto la dichiarazione deve esser presentata secondo le seguenti regole (previste al punto 3.3.1 delle istruzioni al modello IVA 2024):
    • nelle ipotesi di trasformazioni avvenute durante l’anno oggetto della dichiarazione comportanti l’estinzione del soggetto dante causa ovvero di cessione, conferimento di ramo aziendale ecc., con trasferimento del credito o debito IVA, il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare:
      • il frontespizio, nel quale deve indicare i propri dati anagrafici;
      • un modulo (mod. n. 01) per se stesso nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, compresa la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. In tale modulo deve essere compilato il quadro VT e il quadro VX al fine di riepilogare i dati complessivi dell’importo annuale da versare o a credito con riferimento ai soggetti partecipanti all’operazione;
      • un modulo per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione (es. società incorporata, scissa, ecc.) nel quale devono essere compilati tutti i quadri riguardanti l’attività svolta, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. Per ulteriori chiarimenti sulla compilazione dei quadri da parte dei menzionati soggetti si rinvia al paragrafo 3.3.3. e al paragrafo 3.4.2

Contribuente deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di presentazione della presente dichiarazione:

  • in tale ipotesi poiché l’attività è stata svolta per l’intero anno d’imposta dal contribuente deceduto, l’erede o gli eredi

devono presentare la dichiarazione per conto di quest’ultimo riportando nel riquadro riservato al dichiarante i propri dati e indicando il codice carica 7.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 35-bis gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate dal contribuente deceduto e non

assolti negli ultimi quattro mesi prima del decesso, compresa quindi la presentazione della dichiarazione annuale, possono

essere adempiuti dagli eredi entro i sei mesi successivi a tale evento.

Tag: DICHIARAZIONE IVA 2024 DICHIARAZIONE IVA 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024 EREDITÀ E SUCCESSIONE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL NOTAIO · 05/11/2024 Atto notarile di rettifica di atto nullo: l'imposta di registro da applicare

Chiarimenti ADE sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo per mancanza di requisiti sostanziali

Atto notarile di rettifica di atto nullo: l'imposta di registro da applicare

Chiarimenti ADE sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo per mancanza di requisiti sostanziali

Condomino e accettazione tacita dell’eredità

L’accettazione tacita dell’eredità del condomino: atti irrilevanti e atti rilevanti

L’imposta sulle successioni agevola i giovani per i trasferimenti di azienda

Novità per i trasferimenti d'azienda dal 1° gennaio 2025: l’imposta sulle successioni agevola i giovani

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.