Come noto la Legge 12 marzo 1999 n. 68, poi modificata dal Jobs act d.lgs 151 2015 e 185/2016 ha previsto per le aziende pubbliche e private, compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, delle organizzazioni noprofit, l'obbligo di assunzione di persone con disabilità con quote minime rispetto all'organico aziendale . In particolare :
- le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenute all’assunzione di 1 disabile;
- le aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti sono tenute all’assunzione di 2 disabili;
- le aziende che occupano più di 50 dipendenti sono tenute al rispetto di un’aliquota del 7% del personale computabile, oltre all’assunzione di un’unita proveniente dalle categorie protette (orfani, vedove dei caduti per lavoro o per servizio e soggetti equiparati).
Per determinare le dimensioni occupazionali dell’azienda, ai fini dell’obbligo di assunzione del disabile, si computano tutti i lavoratori, esclusi:
- gli apprendisti;
- i dirigenti;
- i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori a domicilio;
- i disabili già in forza;
- lavoratori invalidatisi durante il rapporto di lavoro con una percentuale pari o superiore al 60% o avviati al lavoro senza il tramite del collocamento obbligatorio;
- i lavoratori assunti a tempo determinato, con contratto di durata fino a 6 mesi;
- i lavoratori per i quali l’Azienda paga un premio INAIL superiore al 60 per mille.
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione inferiore a 12 mesi
Inoltre , i sensi dell’art. 5 della legge 68/99 il datore di lavoro può escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.
Mentre:
• i lavoratori part-time si computano “pro quota”;
• i lavoratori con contratto a termine si computano solo se la durata supera i sei mesi;
• i lavoratori a chiamata si computano in relazione alle prestazioni svolte nel semestre precedente.
Infine, va ricordato che per le aziende fino a 15 dipendenti, l’obbligo di assunzione del disabile:
• fino al 31 dicembre 2017, scattava in caso di nuova assunzione (quindi all’assunzione del sedicesimo lavoratore) e il datore di lavoro ha tempo 12 mesi dall’istaurazione del nuovo rapporto per adempiere;
• dal 1° gennaio 2018 scatta dal giorno successivo al raggiungimento della soglia dei 15 dipendenti e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per adempiere, trascorsi i quali troverà applicazione la sanzione amministrativa di euro 153,20 per ogni giorni di “scopertura”.
Da notare ancora che l’obbligo di assunzione scatta sia per il raggiungimento dei 15 dipendenti, sia allorquando si libera un posto già coperto da un disabile per pensionamento, dimissioni, ecc. ecc.