Le società quotate hanno l'obbligo di redigere il bilancio adottando i principi contabili internazionali.
Al contrario i soggetti non quotati in mercati regolamentati, di cui all'art. 2 del d.lgs. 38/2005 hanno la facoltà e non più l'obbligo, di applicare i principi contabili internazionali. Ciò è stato previsto dalla legge di bilancio 2019, del 30 dicembre 2018, n. 145 , entrata in vigore l'1.1.2019.
In particolare, tramite l'art.1, comma 1070 della predetta legge, il legislatore ha inserito il nuovo art. 2-bis nel d.lgs. 38/2005, prevedendo tale facoltà.
L'art. 2 del d.lgs. 38/2005 indica i soggetti tenuti ad applicare i principi contabili internazionali, come di seguito riportati:
- società quotate cioè quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
- banche, società finanziarie italiane e società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento;
- società consolidate da quelle per le quali vige l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile;
- imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo (cfr. art. 95 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”).
Come evidenziato anche nella circolare n. 8/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate (par. 2.10), l'elenco contiene ulteriori soggetti, rispetto alle società quotate, che devono redigere il bilancio secondo i principi internazionali. Il legislatore italiano, mediante l'art. 2 del d.lgs 38/2005, ha infatti esercitato il proprio diritto di opzione (previsto all' art. 5 del regolamento UE 1606/2002) estendendo l'obbligo di adottare i principi internazionali ad altri soggetti (che non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato) rispetto alle sole società quotate.
I predetti soggetti non quotati, grazie all' intervento apportato dal legislatore mediante il comma 1071 della L. 145/2018, hanno ora la facoltà e non più l'obbligo, di avvalersi dei principi Ias/Ifrs a partire dal periodo di imposta precedente al primo gennaio 2019 (data di entrata in vigore della legge) oppure di redigere il bilancio secondo i principi nazionali emanati dall'OIC.