Se un soggetto richiede la deroga al divieto di tranisto per più targhe, è necessario versare l'imposta di bollo per ogni targa oppure no? La soluzione al quesito è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 459 del 30 ottobre 2019 allegata gratuitamente a questo articolo.
In generale, l'articolo 1, comma 1 del DM 4 dicembre 2018, n. 525 disciplina i divieti di circolazione dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell'anno 2019 particolarmente critici per la circolazione stradale. Le Prefetture possono autorizzare deroghe al divieto in quanto, in presenza di determinate condizioni, i soggetti interessati possono presentare richiesta di autorizzazione a circolare in deroga al divieto indicando una serie di elementi tra cui la targa del veicolo, o dei veicoli qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione.Secondo l'Agenzia delle Entarte, questa ultima disposizione, quindi, sembra consentire che la richiesta di autorizzazione in questione possa riguardare più veicoli solo "qualora necessari per la medesima esigenza di trasporto".
Successivamente, la Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto conduce l'istruttoria della richiesta e se sussistono le condizioni per la deroga, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale, oltre alle circostanziate motivazioni, sarà indicato : la targa del veicolo o le targhe dei veicoli, autorizzati alla circolazione". Quindi un provvedimento può contenere anche l'autorizzazione in deroga ai divieti di transito per più veicoli qualora tali veicoli siano "necessari per la medesima esigenza di trasporto".
Nel caso di specie, l'autorizzazione in cui sono elencate più targhe contiene più provvedimenti redatti in un unico contesto poiché le medesime targhe sono riferite a veicoli necessari per la medesima esigenza di trasporto, di cui si chiede l'autorizzazione. Tale valutazione compete alla Prefettura che ha ricevuto la richiesta di autorizzazione in deroga al divieto e solo in tal caso, quindi, potrà essere assolta una sola imposta di bollo.
Occorre precisare, inoltre, che qualora sia necessaria una copia autenticata del provvedimento rilasciato dalla Prefettura per ogni veicolo che abbia ottenuto l'autorizzazione in deroga ai divieti di transito, la stessa ai fini dell'imposta di bollo, è soggetta al tributo in quanto l'articolo 1 del dPR. 642/72 prevede che "Sono soggetti all'imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa" e l'articolo 1 di detta tariffa stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine nella misura di Euro 16,00 per "Atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali".