Il bilancio dopo che è stato approvato dall’organo amministrativo ed esaminato dall’organo di controllo deve essere depositato:
- Presso il registro delle imprese da parte delle imprese sociali
- Presso il registro unico nazionale del Terzo settore per gli altri Enti
Lo stesso bilancio deve essere pubblicato sul proprio sito internet o qualora non se ne possiede uno proprio su quello della rete associativa cui si aderisce.
Il deposito deve essere effettuato per tutti gli enti del terzo settore e imprese sociali entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente.
Le linee guida indicano lo stesso termine anche per le imprese sociali in mancanza di una specifica disposizione legislativa.
La data sopra individuata riguarda il termine per l'effettuazione del deposito del bilancio sociale regolarmente approvato.
Le imprese sociali costituite come società di capitali hanno l’obbligo di depositare sia il bilancio sociale che quello di esercizio proprio del tipo della forma di società prescelta, in questo caso il bilancio sociale puo’ essere depositato entro lo stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio.
Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.
La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilita' e di pronta reperibilita' delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).