Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti enti del Terzo settore:
- gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro
- i centri di servizio per il volontariato
- le imprese sociali ivi comprese le cooperative sociali e i gruppi di imprese sociali
In via facoltativa possono redigere il bilancio sociale anche tutti gli altri enti, in questo caso la forma e il contenuto puo’ essere libera, ma potranno scrivere Bilancio Sociale solo chi si rispetta le linee guida.
Nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 pubblicato in Gazzetta n. 186 del 9 agosto 2019 contenente le Linee guida per la redazione del bilancio sociale viene evidenziato come la redazione del bilancio sociale puo’ rappresentare il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri stakeholders, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo,
aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente.
Nulla vieta quindi che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale.