Qual è il trattamento fiscale che si applica ai contributi facoltativi versati ad un ente previdenziale estero? La risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate è contenuta nell'interpello 284/2019 allegato a questo articolo.
In particolare, l'istante aveva esercitato ininterrottamente un’attività di lavoro dipendente in Lussemburgo versando i relativi contributi previdenziali alla Cassa Nazionale e versando ulteriori contributi volontarimente. L'istante ha chiesto se può dedurre dal proprio reddito complessivo sia la rata annuale dei contributi da riscatto dei periodi pregressi sia i contributi volontari che saranno versati alla Cassa Nazionale lussembrughese fino alla maturazione del diritto alla sua pensione.
In generale, l’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, “i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.
Come chiarito anche in altri documenti di prassi, i contributi obbligatori e facoltativi versati alle forme pensionistiche obbligatorie possono essere dedotti fino a capienza del reddito complessivo.
Al riguardo, si precisa che il Ministero delle Finanze, con Circolare 326/E del 23 dicembre 1997, al punto 2.2.1, ha espressamente chiarito che “… tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o "facoltativi", siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.
In merito al caso di specie, tale requisito non appare soddisfatto nel caso rappresentato, in quanto sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente nell’istanza, le somme e i valori cui i contributi si riferiscono, ossia quelli derivanti dal rapporto di lavoro subordinato che ha determinato l’apertura della posizione previdenziale presso l’ente pensionistico lussemburghese, non sono stati assoggettati a tassazione in Italia, in quanto nel periodo in cui la contribuente prestava la propria attività lavorativa in Lussemburgo risultata fiscalmente non residente in Italia. L'Agenzia delle Entrate ha così stabilito che i contributi volontari versati dall’Istante all’ente previdenziale lussemburghese non possano essere dedotti dal reddito complessivo della contribuente.
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