L'elemento perequativo è una voce economica della busta paga introdotta da alcuni contratti collettivi sia privati che pubblici per sostenere le retribuzioni, in particolare nel caso di:
- aziende non interessate dalla contrattazione di secondo livello e
- lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base , come superminimo, premi ecc..
SETTORE PRIVATO: CCNL METALMECCANICI:
Per quanto riguarda i lavoratori del comparto metalmeccanico industria l'elemento perequativo è stato istituito sotto forma di 'una tantum' nel Contratto di Federmeccanica del 2006 e divenuto un elemento salariale annuale con il Contratto del 2008;
Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 2016 (in vigore fino al 31.12.2019 VEDI QUI I DETTAGLI ) ha assunto il valore di 485 euro annui.
E' presente anche nel Contratto Confimi dove però viene denominato 'elemento retributivo annuo'.
L'elemento perequativo è soggetto a contribuzione previdenziale e trattenute fiscali.
Il criterio di maturazione e di erogazione, fissato dal Ccnl metalmeccanici è il seguente:
- "spetta ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o simili e
- che nel corso dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito premi, superminimi, o altri elementi retributivi soggetti a contribuzione o di una quota pari alla differenza per i lavoratori che abbiano un superminimo inferiore al valore di 485 euro annue)".
Viene erogato a giugno di ogni anno con il valore fisso indicato nel contratto ( ad oggi 485 euro) fino a concorrenza con eventuali erogazioni aggiuntive a quanto previsto dal Ccnl, in funzione della durata del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. (Agli effetti della maturazione le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero)."
Cio significa che chi ha elementi in busta paga oltre al minimo riceverà la differenza tra questi elementi e l'importo di 485 euro. Ad esempio chi ha un premio individuale di 300 euro annui riceverà la differenza 485-300 = 185 ( se in servizio per tutti i 12 mesi).
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente a giugno, l'erogazione avverrà anticipatamente con le competenze di fine rapporto e in rapporto alla durata del servizio.
L'elemento non incide (non è compreso) sugli altri istituti contrattuali, compreso il Tfr.
L'elemento perequativo non ha alcun rapporto con il livello di inquadramento del lavoratore.
SETTORE PUBBLICO
L' “elemento perequativo” è stato previsto nei CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 e prorogato nel 2019 . In particolare l’ “elemento perequativo” è stato inserito dalle seguenti disposizioni nel testo dei CCNL rinnovati:
- articolo 75 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Centrali”, triennio 2016-2018;
- articoli 37, 62, 88, 93 e 107 del CCNL relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2016-2018;
- articolo 66 del CCNL relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”, triennio 2016-2018;
- articolo 78 del CCNL relativo al personale del comparto “Sanità”, triennio 2016-2018.
L’emolumento è stato erogato per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018 e prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), anche per il 2019 . E' stato erogato con la busta paga di febbraio 2019 comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio a circa 982.000 dipendenti per un importo complessivo pari a circa 13.400.000 euro.
Ai fini pensionistici l'Inps ha chiarito nel messaggio n. 3224 2018 che:
- L’ “elemento perequativo” introdotto dai recenti CCNL dei comparti “Funzioni Centrali”“Istruzione e Ricerca”, “Funzioni Locali”, “Sanità”, è imponibile ai fini pensionistici e concorre,anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali .
- L’ “elemento perequativo” non rientra nella retribuzione virtuale da assumere come riferimento per gli eventi di malattia e non va altresì computato nella retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla.
- Inoltre l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione, né ai fini del TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR; pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.