I food truck sono stati inquadrati di recente con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 315 del 7 agosto 2018.
Trattasi di motoveicoli ad uso speciale per uso negozio, ai sensi dell’art 53, comma 1, lettere g) e h) del codice della strada a tre o quattro ruote, caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all’attività di vendita al dettaglio che durante la marcia del veicolo devono essere contenute in una struttura chiusa.
L’attrezzatura può essere costituita da scaffalature, banconi, celle frigo, etc., in funzione della particolare tipologia della merce destinata alla vendita.
- L’Iva relativa al Food truck è detraibile al 100% in quanto trattasi di motoveicolo ad uso speciale con utilizzo esclusivo strumentale.Lo stesso dicasi per i costi accessori all’utilizzo del veicolo come, ad esempio, i costi di manutenzione, riparazione, carburanti, custodia, bollo, assicurazione, ecc.,.
- Il costo è deducibile al 100% in quanto non si applicano nessuna delle limitazioni previste dall’art. 164 TUIR. Il costo dovrà essere spalmato per la durata della vita utile del bene. L’aliquota fiscale massima prevista è del 25% ridotta alla metà per il primo anno.
Non rientrando tra i mezzi previsti dall’art. 164 dovrebbe essere applicabile anche il super ammortamento in corso di reintroduzione dal decreto crescita.
In allegato il decreto dirigenziale 315 del 7 agosto 2018