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COME AVVIENE LA TASSAZIONE DELLE LEZIONI PRIVATE DAL 1 GENNAIO 2019?

Come avviene la tassazione delle lezioni private dal 1 gennaio 2019?

La circolare n.8 del 10/4 e la Risoluzione 43 del 12 aprile completano il quadro per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle lezioni private dal 1 gennaio 2019

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con  i chiarimenti forniti dalla circolare n.8 del 10 aprile 2019 in merito alla Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall' attività di lezioni private e ripetizioni prevista da commi da 13 a 16 della Legge di Bilancio 2019 e l’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta avvenuta con la Risoluzione 43 del 12 aprile 2019,  tutto è pronto per l’applicazione della nuova imposta.

La Circolare ricorda che  a decorrere dal 1° gennaio 2019 –  le lezioni private e ripetizioni possono essere tassate con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, con l'aliquota del 15 per cento, salva l’opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

La tassazione con l’imposta sostitutiva consente di non far concorrere alla formazione del reddito complessivo tali somme che restano pertanto tassate separatamente.

La Circolare chiarisce tuttavia che di tali redditi si dovrà tenere conto ai fini ISEE -  la determinazione della situazione economica equivalente in quanto, in mancanza di una previsione normativa che ne escluda espressamente la rilevanza, restano applicabili le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati a imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e per le modalità di rimanda all’articolo di commento della Risoluzione 43 che ha istituito i codici tributo Ripetizioni e lezioni private: ecco i codici tributo per l'imposta sui compensi

Il contribuente avrà la possibilità di optare per la tassazione ordinaria se riterrà che l’imposta sostitutiva non sia conveniente, le modalità saranno stabilite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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