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CONTRATTI A TERMINE: I CCNL POSSONO DEROGARE DAL DECRETO DIGNITÀ?

Contratti a termine: i CCNL possono derogare dal Decreto Dignità?

Gli accordi sindacali possono modificare solo in alcuni ambiti la nuova normativa sul contratto a tempo determinato introdotta dal Decreto n. 86/2018

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Le recenti modifiche  alla normativa sul contratto a tempo determinato (Decreto dignità D.lgs. 86 2018 convertito in legge L.96 2018 del 12 agosto 2018) hanno apportato numerosi vincoli  nell'utilizzo  di questo istituto. A differenza di quanto previsto dal precedente d.lgs 23 2015 che lasciava ampi margini alla contrattazione collettiva  per concordare modalità diverse e specifiche per i vari settori produttivi , la nuova legge  limita questa facoltà.

Vediamo quali in quali ambiti le regole sono modificabili e  quali invece sono tassative. 

NORMATIVA  DECRETO DIGNITA'

POSSIBILE DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE (oggi 24 mesi complessivi ) 1

SI -

La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere  limiti  diversi

NUMERO DEI RINNOVI E/O PROROGHE (attualmente 4)

SI -

 INTERVALLI TRA CONTRATTI  (10 o 20 gg.  secondo la durata dei contratti

SI - la contrattazione puo modificare la durata minima degli intervalli fra un contratto e l'altro

OBBLIGO DI CAUSALE per durata oltre i 12 mesi

(1- ragioni estranee all'attività o per sostituzione;

2- ragioni temporanee non programmabili)

NO -

la contrattazione non puo far venir meno l'obbligo , né prevedere causali diverse da quelle fissate dalla norma 2

DIRITTO DI PRECEDENZA per l'assunzione a tempo indeterm. dopo contratto a termine di almeno 6 mesi

SI -

possono essere modificati i tempi del diritto

LIMITE QUANTITATIVO

(20% dell'organico stabile - 30% se presenti anche contratti in Somministrazione

SI -



1- Nel computo  vanno sommati tutti i contratti a tempo determinato relativi alle stesse  mansioni - categoria legale di inquadramento
 ed i rapporti di somministrazione a termine a partire dal 18 luglio 2012 (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012)

2- N.B. Fanno eccezione e possono quindi derogare alla norma gli accordi stipulati con contratti di prossimità (art. 8 Legge 96/2011) secondo precisi vincoli e modalità procedurali

Quanto detto vale senza alcun dubbio per gli accordi collettivi stipulati a partire dall'entrata in vigore del decreto, 14 luglio 2018,  mentre è incerta la validità delle possibilità di deroga rispetto ai contratti collettivi già in essere. La stampa specializzata  afferma che sia la conservazione delle regole collettive già firmate che la loro  sospensione hanno validi fondamenti dottrinari. E' auspicabile un documento chiarificatore dal Ministero e una revisione degli accordi da parte delle parti sociali in causa.

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