Le recenti modifiche alla normativa sul contratto a tempo determinato (Decreto dignità D.lgs. 86 2018 convertito in legge L.96 2018 del 12 agosto 2018) hanno apportato numerosi vincoli nell'utilizzo di questo istituto. A differenza di quanto previsto dal precedente d.lgs 23 2015 che lasciava ampi margini alla contrattazione collettiva per concordare modalità diverse e specifiche per i vari settori produttivi , la nuova legge limita questa facoltà.
Vediamo quali in quali ambiti le regole sono modificabili e quali invece sono tassative.
NORMATIVA DECRETO DIGNITA' |
POSSIBILE DEROGA DEI CONTRATTI COLLETTIVI |
DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TERMINE (oggi 24 mesi complessivi ) 1 |
SI - La contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere limiti diversi |
NUMERO DEI RINNOVI E/O PROROGHE (attualmente 4) |
SI - |
INTERVALLI TRA CONTRATTI (10 o 20 gg. secondo la durata dei contratti |
SI - la contrattazione puo modificare la durata minima degli intervalli fra un contratto e l'altro |
OBBLIGO DI CAUSALE per durata oltre i 12 mesi (1- ragioni estranee all'attività o per sostituzione; 2- ragioni temporanee non programmabili) |
NO - la contrattazione non puo far venir meno l'obbligo , né prevedere causali diverse da quelle fissate dalla norma 2 |
DIRITTO DI PRECEDENZA per l'assunzione a tempo indeterm. dopo contratto a termine di almeno 6 mesi |
SI - possono essere modificati i tempi del diritto |
LIMITE QUANTITATIVO (20% dell'organico stabile - 30% se presenti anche contratti in Somministrazione |
SI - |
1- Nel computo vanno sommati tutti i contratti a tempo determinato relativi alle stesse mansioni - categoria legale di inquadramento
ed i rapporti di somministrazione a termine a partire dal 18 luglio 2012 (circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2012)
2- N.B. Fanno eccezione e possono quindi derogare alla norma gli accordi stipulati con contratti di prossimità (art. 8 Legge 96/2011) secondo precisi vincoli e modalità procedurali
Quanto detto vale senza alcun dubbio per gli accordi collettivi stipulati a partire dall'entrata in vigore del decreto, 14 luglio 2018, mentre è incerta la validità delle possibilità di deroga rispetto ai contratti collettivi già in essere. La stampa specializzata afferma che sia la conservazione delle regole collettive già firmate che la loro sospensione hanno validi fondamenti dottrinari. E' auspicabile un documento chiarificatore dal Ministero e una revisione degli accordi da parte delle parti sociali in causa.