Le detrazioni per i figli a carico, benchè abbastanza semplici da un punto di vista normativo, si scontrano poi con la complessità del mondo reale. Ultimo in ordine temporale è il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate nel caso in cui uno dei due genitori aderisca al regime forfettario (si veda l'articolo Regime forfettario: ecco come ripartire la detrazione per figli a carico).
E se uno dei 2 vive all'estero? Ipotizziamo che in una famiglia il padre sia residente all’estero, dove paga le tasse per il lavoro ivi prestato, e la madre sia residente in Italia. Può in questo caso la moglie indicare nella propria dichiarazione dei redditi, la percentuale del 100% per la detrazione spettante per il figlio a carico?
Ai sensi dell’articolo 12 del TUIR la detrazione per figli a carico è:
- ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati,
- oppure può spettare, nella misura del 100%, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato, qualora i genitori si accordino in tal senso.
La legge non disciplina l’ipotesi in cui uno dei genitori non separato sia fiscalmente residente all’estero quindi, nel silenzio della legge, così come dedotto anche nella risposta n° 25/2018, la ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico spetterà alla madre nella misura del 50 per cento, a meno che la medesima non percepisca un reddito complessivo di ammontare più elevato del marito.
Sostanzialmente, qualora il genitore residente all’estero non presenti la dichiarazione dei redditi anche in Italia e non abbia quindi modo di indicare e usufruire di tale detrazione, il 50% si può considerare perso. Unico caso in cui la detrazione possa essere fruita completamente si verifica quando la moglie residente abbia un reddito superiore rispetto a quello del marito non residente e quindi riporti nella propria dichiarazione il 100% della detrazione in oggetto.