Il lavoro straordinario è costituito da tutte le ore di lavoro che superano l'orario normale di lavoro previsto dal Contratto collettivo di riferimento.
Lo straordinario è richiesto e autorizzato dall'azienda entro un numero di ore massimo stabilito dai Contratti collettivi.
In ogni caso, per legge la quantità di lavoro totale (compresi gli straordinari) non può superare le 48 ore settimanali medie e non può superare di solito le 250 ore annue, a meno di particolari esigenze tecnico produttive o per cause di forza maggiore.
In generale, se l'azienda rispetta i limiti imposti dalla legge e dal contratto collettivo, il lavoratore full-time non può rifiutarsi di fare lo straordinario.
Per i lavoratori part-time, cioè che svolgono un orario ridotto rispetto al tempo pieno, il lavoro straordinario verrà chiamato 'supplementare' e sono previste delle maggiorazioni. Se il lavoratore a tempo parziale, per esempio, lavora oltre l'orario a tempo pieno le ore fino alle 40 settimanali verranno considerate supplementari quelle ulteriori straordinarie e verranno pagate aggiungendo le maggiorazioni previste.
Per dirigenti e quadri che non hanno un orario di lavoro determinabile e pertanto risultano esclusi dalla normativa sul lavoro straordinario, non deve essere corrisposta, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione per lavoro straordinario. Tali soggetti possono avere diritto ad un compenso per il maggiore lavoro prestato solo nell’ipotesi in cui sia stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale ovvero quando la durata della prestazione ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela costituzionalmente garantita del diritto alla salute (sent.Cassazione n. 28728/2011).
LA RETRIBUZIONE DEGLI STRAORDINARI
A seconda delle norme contenute nei contratti collettivi e degli accordi aziendali, lo straordinario può essere retribuito in tre modi diversi:
- pagamento diretto;
- sistema della "banca ore";
-
forfait.
ESEMPIO DI CALCOLO CON PAGAMENTO DIRETTO
Ipotesi: Un lavoratore effettua 20 ore di straordinario diurno, 6 festivo, 8 notturno.
Il CCNL prevede la maggiorazione del 25% per il diurno, del 30% per il festivo e del 50% per il notturno.
Se un dipendente avesse una paga oraria di 13,27768 euro, la retribuzione sarebbe la seguente:
per le ore di straordinario diurno (13,27768* 25%) + 13,27768= 16,59710 euro/ora
per le ore festive: (13,27768 x 30%) + 13,27768 = 17,26098 euro/ora
per le ore notturne: (13,27768 x 50%) + 13,27768 = 19,91652 euro/ora
Nel cedolino paga le voci saranno indicate così:
lavoro straordinario diurno 16,5971O* 20 ore= 331,94 lavoro straordinario festivo 17,26098 * 6 ore= 103,56
lavoro straordinario notturno 19,91652 * 8 ore= 159,33
Se le ore di straordinario vengono svolte durante l'orario notturno e festivo, si calcoleranno aggiungendo la percentuale più alta prevista dal contratto quindi prendendo l'esempio sopra indicato, si pagherebbero tutte al 50% (e non al 30% e al 50%).
La 'banca ore'
La 'banca ore' viene regolamentata nel contratto collettivo e consiste nell'accantonamento in un conto individuale delle ore prestate in più rispetto all'orario normale, che verranno recuperate successivamente
Dopo un certo periodo di tempo,si effettua il saldo, cioè le ore ancora presenti in "banca ore" vanno retribuite al dipendente con le maggiorazioni previste dai contratti (quindi come straordinarie).
Se cessa il rapporto di lavoro oppure, per scelta del lavoratore non possono essere godute, le ore non recuperate vengono monetizzate sulla base della retribuzione spettante al momento della liquidazione.
Lavoro straordinario a forfait
Previo accordo con il lavoratore, se il lavoro straordinario è prestato con regolarità, il compenso è corrisposto in modo forfettario.
Il numero di ore concordate è il massimo che il lavoratore può svolgere. In questo modo lo straordinario può essere conglobato nella retribuzione ordinaria e quindi incluso negli istituti fissi come le ferie, le festività, le mensilità aggiuntive e il trattamento di fine rapporto.