Dopo lo scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale? La risposta a questa domanda è stata fornita dalle Entrate nella circolare 13/e del 2 luglio 2018 e più recentemente nella Risposta all'interpello 395 del 7 ottobre 2019.
In generale, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Sistema di Interscambio (SDI) per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua controlli del file stesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI e la fattura elettronica si considera non emessa.
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. Si ritiene, dunqueche la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto, con la data ed il numero del documento originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati
- identificativo cedente/prestatore,
- anno della data fattura,
- numero fattura
coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è prevista alternativamente:
- l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna così da rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
- l’emissione di una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.