Le indennità corrisposte per ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro sono considerate retribuzione imponibile e la tassazione fiscale è la seguente:
1) le indennità riferita alle ferie maturate nell'anno di cessazione sono assoggettate a tassazione corrente;
2) le indennità riferite alle ferie maturate nell'anno precedente ( se il CCNL prevede la possibilità di godimento entro i primi mesi dell'anno successivo) è soggetta a tassazione corrente;
3) le indennità per le due settimane che possono essere godute nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione sono da assoggettare a tassazione corrente;
4) l'indennità per ferie non godute riferite ad anni precedenti è invece soggetta a tassazione separata (esclusa la tassazione separata se il differimento è causato dalla volontà delle parti ovvero datore di lavoro e lavoratore).
Va segnalato che sul tema della natura dell'indennità per ferie non godute , da cui deriva il tipo di tassazione da applicare è stato a lungo presente un forte contrasto giurisprudenziale : la Commissione Tributaria di Roma (sentenza n. 89-2013) ha invece ribadito che l'indennità per ferie non godute ha natura risarcitoria e non retributiva e reddituale (quindi non imponibile ai sensi dell'art. 6 del TUIR). Dello stesso parere la sentenza della CTP Avellino, n. 1232/14 del 29.12.2014.
In epoca più recente, infine, è andato affermandosi un terzo orientamento, che attribuisce duplice natura all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite, vale a dire sia risarcitoria sia retributiva. Secondo la Cassazione, del 29-05-2018, n. 13473, l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali
Appare comunque importante segnalare il pensiero dell'Agenzia delle Entrate che propende per la tassazione fiscale dell'indennità per ferie non godute.