HOME

/

LAVORO

/

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

/

LICENZIAMENTO IN MATERNITÀ: QUALI SONO I DIVIETI E LE DEROGHE?

Licenziamento in maternità: quali sono i divieti e le deroghe?

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, ma ci sono delle eccezioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’art. 54 del d.lgs. 151/2001, ribadendo il principio già previsto con l’art. 2 della l. 1204/1971 , stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso di tale periodo  può  presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Infatti, il divieto opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio, anche nel caso il datore di lavoro sia inconsapevole, alla data del licenziamento, dello stato della lavoratrice .

Il licenziamento intimato in violazione delle norme a tutela della maternità è nullo, con la conseguenza che il rapporto va considerato come mai interrotto e che la lavoratrice ha diritto alla riammissione in servizio e alle retribuzioni medio tempore maturate.
Ciò comporta che il datore di lavoro che licenzia una lavoratrice durante il periodo di interdizione non può addurre a sua giustificazione la non conoscenza dello stato della sua dipendente, sempre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro anche successivamente al licenziamento idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento della condizione che lo vietavano .

Lo scopo della norma è la protezione - garantita dalla costituzione (articolo 37) - "non si limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio".

Allo stesso tempo  il principio posto dall'art. 37 Cost. - collegato al principio di uguaglianza - impone alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie.

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 8 febbraio 1991, n. 61, cit.) infatti,  tali principi impongono l'adozione, per lo stato di gravidanza e puerperio, di "misure legislative dirette non soltanto alla conservazione dell'impiego, ma anche ad evitare che nel relativo periodo di tempo intervengano, in relazione al rapporto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificatamente la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psico - fisico, con serie ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, sullo sviluppo del bambino".

Il comma 3, dell’art. 54 del d.lgs. 151/2001 precisa che il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri  prevede alcune deroghe:

a)  in caso di di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa  per la risoluzione del rapporto di lavoro ;
b) in caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) in caso di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della l. 125/1991 e successive modificazioni .

In tema di cessazione o chiusura dell'azienda  va ricordato che nella recente sentenza di Cassazione n.145151/2018  è stato specificato che tale deroga  NON può  essere estesa come spesso si è verificato in giudici di merito, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente.

In quest’ultimo caso, duenque  il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1 del dlgs. 151 2001.

L'articolo continua dopo la pubblicità

In materia vedi i commenti a sentenze: "Licenziamento lavoratrice madre nullo ";  Licenziamento dopo la maternità- Cass n. 15635/2016  e Maternità e indennità di disoccupazione Cass. 30426/2017

Ti potrebbero  interessare anche la Guida "Congedi e permessi connessi alla maternità" di C. Vivenzi e

la Scheda informativa "Congedo parentale Collaboratori", di R. Quintavalle

Tag: MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

MATERNITÀ, FAMIGLIA, CONCILIAZIONE VITA-LAVORO · 19/11/2024 Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Assegno Unico: date pagamenti fino a dicembre 2024

Il calendario dei pagamenti dell'assegno unico universale fino a fine anno. Importi e conguagli 2024. I dati dell'osservatorio INPS fino a settembre 2024:

Bonus nascita 1000 euro e bonus nido 2025: i dettagli

Nuovo bonus nascita e aumenti bonus nido tra le misure per le famiglie nel DDL Bilancio inviato al Parlamento. Maggiori detrazioni per i nuclei numerosi

Decontribuzione mamme 2025: anche alle lavoratrici autonome

Le anticipazioni sulla legge di bilancio 2025 annunciano un estensione anche alle lavoratrici con P.IVA dello sgravio totale per le lavoratrici dipendenti con almeno 2 figli

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.