Si. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell' articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.
Questo quanto previsto dall'art. 11 comma 4 quater del Dlgs 446/97.
Tale deduzione compete quindi, a condizione che:
- vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i 2 successivi periodi d’imposta.
Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.
La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
La deduzione disposta dal comma 4-quater dell’articolo 11 compete quindi in misura pari al minore tra:
-
il minore dei seguenti importi:
– il costo effettivo del personale neoassunto;
– valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto; - l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Sulla base di un esempio fornito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 7 del 13.02.2006, vediamo questo caso:
per un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che presenta la seguente situazione:
consistenza al 31/12/2016 = 22
numero dipendenti assunti nel 2017 = 5
consistenza al 31/12/2017 = 27
media periodo precedente (2016) = 26,3
incremento occupazionale 2017 = 0,7
deduzioni fruibili nel 2017 = 5
Nell'esempio la sussistenza di un incremento (pari a 0,7) consentirà di fruire della deduzione per tutti i lavoratori neoassunti (pari a 5).
La deduzione spetta, come indicato nel primo periodo del comma 4-quater del novellato articolo 11 del decreto Irap, "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020", anche se l'incremento occupazionale rilevato non sarà mantenuto nei successivi esercizi di vigenza dell'agevolazione.
Così, nell'esempio sopra proposto, se per effetto di successive diminuzioni occupazionali, l'incremento realizzato nel 2017 non fosse mantenuto nei successivi periodi d'imposta (2018, 2019 e 2020), il contribuente in questione potrà comunque fruire, per ciascuno dei predetti periodi d'imposta, della deduzione calcolata, secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo 1.3, in relazione a tutti i lavoratori assunti (pari a 5) che nel periodo d'imposta (2017) hanno originato l'agevolazione.
Nel Modello IRAP 2018 bisogna compilare la Sezione I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97 e precisamente, nella colonna 1 del rigo IS6 va indicato il numero dei soggetti per i quali si fruisce della deduzione per l’incremento occupazionale di cui al citato comma 4-quater, e nella colonna 2 del rigo IS6 deve essere riportata la deduzione.
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