Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta dei dati personali, questo secondo quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento europeo 2016/679.
Se i dati personali sono oggetto di comunicazione con l’interessato, tali informazioni gli devono essere fornite entro la prima comunicazione; se, invece, è prevista la comunicazione ad una terza persona allora la informativa all’interessato gli deve essere resa “non oltre la prima comunicazione dei dati personali”, (diversamente da quanto prevede attualmente l’art. 13, comma 4, del Codice).
Suddette informazioni all’interessato devono essergli reiterate qualora il Titolare intenda procedere ad un trattamento degli stessi dati ma per una finalità diversa dalla prima.
La informativa non è dovuta se:
- l’interessato già dispone delle informazioni,
- adempiere a tale obbligo comporterebbe uno sforzo sproporzionato, a maggior ragione se il trattamento avviene per finalità di ricerca storica, statistica, scientifica,
- il trattamento è previsto da una normativa comunitaria o che fa capo ad uno Stato membro,
- i dati personali sono soggetti a segreto professionale in capo al Titolare e detto segreto è normato a livello comunitario o di singolo Stato membro.
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