Nella legge di bilancio 2020 è stato introdotto il nuovo credito d’imposta per l’industria 4.0 al posto del super ammortamento e iperammortamento. Al posto del super ammortamento viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
L'agevolazione è spesso oggetto di quesiti e dubbi interpretativi da parte degli operatori economici. Pertanto, in caso di richieste di chiarimenti interpretativi in merito è possibile rivolgersi
- sia al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)
- sia all'Agenzia delle Entrate.
Rimandando alla lettura dell'articolo Credito d’imposta 4.0: addio a super/iper ammortamento nella Legge di bilancio per approfondire le novità introdotte dalla manovra 2020, vediamo a chi chiedere chiarimenti in caso di dubbi.
Iper ammortamento: richieste di chiarimenti al MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico adotta due strategie per risolvere i dubbi dei contribuenti, la risposta alle FAQ per i quesiti più generici, ed un parere tecnico nei casi specifici. In particolare nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati della Legge di bilancio, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico.
La richiesta di parere va inviata alla Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI all’indirizzo:
[email protected] |
Attenzione: la facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza. La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale,
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato,
- specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione,
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta,
- indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
Super iper ammortamento: richieste di pareri all'Agenzia delle Entrate
I soggetti interessati possono presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. In questo caso l'istanza d'interpello deve contenere:
- i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale)
- l'indicazione della specifica tipologia di interpello, la descrizione puntuale della fattispecie e, quindi, l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo (il contribuente non può limitarsi a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso)
- le disposizioni di legge di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- l’indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici
- la soluzione interpretativa proposta dal contribuente e, infine, la sottoscrizione dell’istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell’atto, deve essere allegata all’istanza.
Per effetto delle novità, nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell’istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l’ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti.