Con la nuova legge di bilancio la RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata istituita dalla legge di stabilità 2017 , da sperimentale diventa definitiva e ne diventa piu agevole l'accesso.
La Rita è la misura riservata ai lavoratori sia pubblici che privati , iscritti a una forma di previdenza complementare, per cui quando si avvicinano all'età pensionabile possono cessare l'attività lavorativa e utilizzare, in tutto o in parte, gli importi accantonati nel fondo, come assegno sostitutivo per il periodo intermedio, fino al momento della pensione di vecchiaia. La novità principale è che:
- Con la legge precedente si poteva accedere con i requisiti dell'APE cioè ad un massimo di tre anni e sette mesi dall'età della pensione.
- Ora invece l' anticipo può arrivare a 5 anni, sempre a fronte di almeno 20 anni di contributi già maturati, e anche a 10 anni per chi è disoccupato da oltre 24 mesi. La nuova norma modifica infatti con un nuovo comma , l'art 11 del decreto 252/2005 sui fondi pensionistici integrativi .
Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono una tassazione sostitutiva che con la nuova formulazione è facoltativa.
La tassazione sostitutiva prevede che:
- la rendita anticipata e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento
- viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
- con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
- se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.
L'anzianità contributiva integrativa continua a essere affidata ai regolamenti di ciascun Fondo .
Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione ordinaria.
Resta ancora confermato infine il calcolo per la determinazione dell'Imponibile, che prevede che le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
Si attende ora la circolare COVIP , la commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa, con le istruzioni operative adeguate alle nuove specifiche della disciplina della Rita.