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RITA: COS'È E A CHI SPETTA?

RITA: cos'è e a chi spetta?

Rendita Temporanea integrativa anticipata "RITA": cos' è e come è cambiata dopo la legge di stabilità 2018

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Con la nuova legge di bilancio la RITA, Rendita Integrativa Temporanea Anticipata   istituita dalla legge di stabilità 2017 , da sperimentale diventa definitiva e ne diventa piu agevole l'accesso.

La Rita è la misura  riservata ai lavoratori sia pubblici che privati ,  iscritti a una forma di previdenza complementare, per cui  quando  si avvicinano all'età pensionabile  possono cessare l'attività lavorativa e utilizzare, in tutto o in parte,   gli importi accantonati nel fondo,  come assegno sostitutivo  per il periodo intermedio,  fino al momento della  pensione di vecchiaia.  La novità principale è che:

  • Con la legge precedente si poteva accedere con i requisiti dell'APE cioè ad un massimo di  tre anni e sette mesi dall'età della pensione.
  • Ora invece l' anticipo può arrivare a 5 anni, sempre  a fronte di almeno 20 anni di contributi già maturati,  e anche a 10 anni per  chi è disoccupato da oltre  24 mesi. La nuova norma modifica infatti con un nuovo comma , l'art 11 del decreto 252/2005  sui  fondi  pensionistici integrativi . 

Le disposizioni sul trattamento fiscale della rendita-ponte prevedono una tassazione sostitutiva che con la nuova formulazione è facoltativa.

La tassazione sostitutiva prevede che:

  • la rendita anticipata  e' assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento 
  • viene ridotta di  0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle  forme pensionistiche complementari 
  • con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
  • se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare e' anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di  quindici.

L'anzianità  contributiva  integrativa continua a essere affidata ai regolamenti di ciascun Fondo . 

Il percettore della rendita anticipata ha facolta' di non avvalersi di questa  tassazione sostitutiva  indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata e' assoggettata a tassazione  ordinaria.

Resta ancora confermato infine il calcolo per la determinazione dell'Imponibile, che prevede che  le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, prioritariamente agli importi  maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

Si attende ora la circolare COVIP , la commissione di vigilanza sulla previdenza integrativa, con le istruzioni operative adeguate alle nuove specifiche della disciplina della Rita.

L'articolo continua dopo la pubblicità

In tema di fondi previdenziali integrativi vedi le raccomandazioni COVIP


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