L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 124/E del 13 ottobre 2017 è intervenuta in materia di tassazione della rinuncia al trattamento di fine mandato (Tfm) da parte di quattro amministratori di una Srl, due soci e due “estranei”. Nel documento di prassi l’Agenzia ha chiarito che per:
- gli amministratori soci, la rinuncia non è tassabile ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Tuir (in vigore dal 2016) secondo cui non sono imponibili le rinunce a crediti dei soci nei limiti del costo fiscale dell’attivo rinunciato;
- gli amministratori non soci la rinuncia è ordinariamente imponibile trattandosi del venir meno di oneri dedotti dal reddito di esercizi precedenti.
In caso di rinuncia al Tfm si possono presentare due situazioni differenti qualora la figura dell'amministratore per il quale è stato accantonato il Tfm sia o meno anche socio della società.
Se l'amministratore risulti essere anche socio della società, in tal caso pare lecito considerare che la rinuncia al compenso dia luogo fiscalmente a una sopravvenienza attiva non tassata ai sensi dell'art. 88, 4° comma del Tuir).
In tal caso si considera la rinuncia in grado di generare una sopravvenienza attiva che sorgendo da una rinuncia a un credito da parte di un socio è irrilevante fiscalmente (indipendentemente dalla imputazione a conto economico al patrimonio netto).