Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.
ARTICOLO 105 TUIR | |
comma 1 | prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali |
comma 4 | estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). |
Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:
- risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE | |
Caso sub 1 e sub 2 |
L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata. Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001). Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita. |
Caso sub 3 | L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730 |
Caso sub 4 | All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente). |