In base ai principi generali introdotti con il Jobs act (legge delega di riforma del lavoro n.78 2014), l’Unità Produttiva si identifica con:
- la sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti); e con
- gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un’organizzazione autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa.
L’Unità Produttiva deve avere autonomia finanziaria o tecnico-funzionale (non necessariamente entrambe)
Nel messaggio 1444-2017, l'Inps ha anche specificato la distinzione tra unità operativa e unita produttiva ai fini delle prestazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria o ai Fondi di solidarietà :
- l' “Unità operativa” è il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti oppure la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità.
- La “Unità produttiva”, in senso stretto invece è un concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015 del Jobs act . In questo senso "costituisce “Unità produttiva” lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti
a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale,
b) è idoneo/a a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso,
c) ha maestranze adibite in via continuativa.
La Fondazione consulenti del lavoro nella Circolare 2 del 2017 approfondisce il tema con particolare riguardo ai nuovi obbighi di comunicazione Uniemens e ricorda anche che il concetto di unità produttiva nel settore edile e dell'impiantistica industriale richiede la costituzione e il mantenimento dei cantieri per l'esecuzione di un contratto di appalto e i lavori con una durata minima di almeno un mese (circolare INPS n. 139/2016).