Il decreto legislativo n. 66 2003 , e succ. modifiche, in materia di orario di lavoro e riposi prevede che :
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
3. La durata settimanale dell'orario di lavoro viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro ma la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi ) I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di questo periodo fino a sei mesi. Cio' significa che nella settimana lavorativa si può superare il limite delle 48 ore settimanali, purché vi siano settimane lavorative con meno di 48 ore.
RIPOSO GIORNALIERO
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
PAUSE
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro . In difetto di disciplina collettiva al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti, tenendo conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
RIPOSI SETTIMANALI
- Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero
- Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi particolari.
- Nel rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, non è misurata o predeterminata o possa essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro.
e al personale mobile, cui è riservata una disciplina specifica.