In base alla nuova formulazione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, lo split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni cioè:
- l'insieme degli enti e delle società indicate nell'elenco che l'Istat pubblica ogni anno entro il 30 settembre;
- le Autorità indipendenti;
- le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001.
Con la manovra correttiva 2017 (D.l. 50/2017) il meccanismo dello split payment è stato esteso anche:
- alle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- alle società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di comuni;
- alle società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
- alle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Il decreto MEF del 27.6.2017 ha stabilito che ai fini dell'individuazione delle pubbliche amministrazioni:
- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto Economico consolidato, individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. 229 del 30.09.2016;
- per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella G.U. entro il 30.09 dell'anno precedente;
Per quanto riguarda l'individuazione delle società il decreto MEF del 27.6.2017 ha stabilito che:
- in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è stata emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31.12.2017, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali al 24.04.2017;
- per le operazioni emesse a partire dal 1° gennaio 2018, le nuove disposizioni si applicano alle società controllate/incluse nell'indice FTSE MIB, che risultano tali alla data del 30.09 dell'anno precedente.
Il dipartimento delle Finanze ha reso disponibile sul suo sito internet gli elenchi delle Pubbliche amministrazioni e delle società interessate all'applicazione dello split payment.
Una novità della manovra correttiva 2017, è la possibilità per cedenti/prestatori di chiedere ai cessionari/committenti un documento che attesti la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment. Una volta in possesso di tale attestazione, i cedenti/prestatori sono tenuti all'applicazione dello split payment .
Infine, il D.l. 50/2017 ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/72, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta. Si tratta dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche coloro che effettuano prestazioni di agenzia e intermediazione, o cessioni di brevetti, e tutte le altre casistiche per le quali è previsto l'obbligo, a carico del committente, di operare una ritenuta a titolo d'imposta.
Tali soggetti, quindi, riceveranno dai loro clienti il compenso al netto dell’Iva oltre che della ritenuta d’acconto.