Sono escluse dall'applicazione dello split payment le operazioni per le quali la pubblica amministrazione è debitore d'imposta (ossia le operazioni soggette a reverse charge come gli acquisti intra-UE di beni o servizi e le operazioni interne, “in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi”.
Si tratta a titolo esemplificativo degli acquisti:
- effettuati nell’esercizio d’impresa, soggetti al reverse charge (beni o servizi acquisiti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, prestazioni di subappalto nel settore edile, servizi di pulizia, installazione impianti/ completamento relativi a edifici, ecc.);
- effettuati nell’esercizio di impresa, di rottami di ferro, ai quali si applica il meccanismo dell’inversione contabile ;
- intra-Ue di beni effettuati, oltre la soglia di €.10.000 annui, dall’amministrazione che non sia soggetto passivo IVA ma che sia identificata in Italia agli effetti della stessa imposta.
Altre categoria di operazioni escluse dallo split sono le operazioni soggette a regimi speciali IVA che dispongono l’assolvimento dell’Iva secondo “regole proprie” o in cui vi è un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante (Regimi monofase , regime del margine, regime delle agenzie di viaggio a, regime speciale dell'agricoltura, regime forfetario L. 398/91…).
Infine, sono eslcuse dal meccanismo di scissione le operazioni per le quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento diretto del corrispettivo al proprio fornitore. Trattasi delle operazioni rese alla PA (es: servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante in quanto “trattiene lo stesso riversando alla PA committente un importo netto in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria”.