Con la circolare INPS 96 2017 sono state comunicate per l’anno 2017 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensive del contributo addizionale del 2% , come segue:
- 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese in territori montani o in zone svantaggiate.
Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione si calcola moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero , per il numero di giornate indicate nella “Tabella D legge 2 agosto 1990, n. 233 in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali
Il reddito medio convenzionale, per l’anno 2017, è fissato in Euro 56,83.
Il contributo annuo di maternità, ai fini della copertura d dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, come per il 2016.
CONTRIBUTO INAIL
Il contributo INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2017 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
MODALITA' DI VERSAMENTO
Gli estremi per il pagamento dei contributi mediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli. I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.
REGIME AGEVOLATO GIOVANI AGRICOLTORI L.232 2016
Come già comunicato con la circolare n.85 dell’11 maggio 2017, la legge 232 2016 ha istituto una agevolazione per gli agricoltori fino a 40 anni che prevede l’esonero dal versamento dei contributi IVS nella misura di seguito indicata:
- Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
- Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
- Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Sono esclusi dall’agevolazione:
- Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti;
Nell’allegato gli importi annui dei contributi previdenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli professionali per le diverse categorie.
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