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730/2017: CHI PUÒ USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO?

730/2017: chi può usufruire della detrazione per risparmio energetico?

Risparmio energetico: ecco chi può indicare la detrazione nella dichiarazione dei redditi 2017

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Il risparmio energetico consiste in una detrazione fino al 65% per le spese sostenute dal 2014. In base a quanto chiarito nella circolare 7/e del 04.04.2017, sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d‘impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) .Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi more uxorio;
  • promissario acquirente.

Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:

  • non vige l’obbligo di pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale;
  • gli adempimenti documentali devono essere assolti dall’utilizzatore. A tal fine, la società di leasing dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui deve essere calcolata la detrazione.

L’estensione dell'agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all‘ambito “privatistico“, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all‘attività d‘impresa, arte o professione.

Soggetti incapienti: possibile la cessione del credito

La legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015) ha previsto che i soggetti c.d. “no tax area“ (vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) i quali non possono fruire della detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell‘imposta lorda, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante.

Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016  e nel 2017. La cessione del credito deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016; la detrazione ceduta non deve essere indicata in dichiarazione. Peraltro, la legge n. 232 del 2016 ha esteso la possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, per specifiche tipologie di interventi di risparmio energetico, per il periodo 2017-2021.

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