La Circolare n. 44 del 7 maggio 2001 ha chiarito che l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da donazione, se ricorrono i presupposti per le agevolazioni prima casa, non preclude la possibilità di acquistare successivamente a titolo oneroso un’altra abitazione non di lusso fruendo dei benefici prima casa perché sono diversi i presupposti dell’acquisto.
La c.d. “agevolazione prima casa”, prevede l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200,00 euro), per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da donazioni, quando in capo al beneficiario o, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa ai fini dell’imposta di registro.
Mentre l'acquisto a titolo gratuito di un immobile non fa perdere la possibilità di godere successivamente dell'agevolazione per un nuovo acquisto a titolo oneroso di una abitazione (circolare n. 44/E del 7 maggio 2001, paragrafo 1, e circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 5.4), lo stesso non accade per la situazione inversa.
Se il contribuente ha acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e successivamente ne riceve uno a titolo gratuito, l'agevolazione non spetta a meno che non si impegni a rivendere entro un anno l'immobile acquistato in precedenza. (Circ. n. 12/E dell’8 aprile 2016, quesito 2.3).