Torna dopo le forti inistenze degli operatori, il super ammortamento al 130% che uscito dalla porta con la Legge di bilancio 2019, rientra dalla finestra grazie al Decreto Crescita. La misura del cd. super ammortamento, prevista originariamente dalla Legge di bilancio 2016 (L. 208/2015) era stata prorogata anno in anno fino alla Legge di bilancio 2018. Il decreto crescita l'ha reintrodotta dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (30.06.2020 se entro il 31.12.2019 è stato pagato almeno il 20% di acconto) ma prevedendo un tetto massimo degli investimenti pari a 2,5 milioni di euro, al di sopra del quale il beneficio non spetta, solo per la parte eccedente.
Grazie all'agevolazione, com'è noto ormai, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La disposizione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto . Diversamente, la disposizione non si applica
- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
- agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016
Ma chi può beneficiare del super ammortamento? La misura è destinata a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. In particolare, sono ammesse all’agevolazione
- le imprese residenti nel territorio dello Stato
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
- gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
- gli esercenti arti e professioni anche se svolte in forma associata.
- le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel c.d. “regime di vantaggio”
- le imprese minori che applicano il c.d. “regime di cassa” introdotto dalla Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) in quanto è stato chiarito che relativamente all’ammortamento e ad altri componenti di reddito che mal si conciliano con il criterio di cassa, tali imprese mantengono comunque il criterio di competenza.
Non possono usufruire del super ammortamento,
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il “regime forfetario” (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e che determinano il reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi.
- le imprese marittime che rientrano nel regime tonnage tax.
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Per aggiornamenti segui il Dossier Super Ammortamento e Iper ammortamento 2019