La dichiarazione IVA 2022, relativa all'anno di imposta 2021, deve essere presentata entro il 2 maggio 2022. Uno dei casi particolari in cui si può trovare è il fallimento della società, e il comportamento da attuare cambia a seconda che lo stesso sia avvenuto nel corso del 2021 o nei primi quattro mesi del 2022 (periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il termine di scadenza di presentazione). In questo articolo vediamo come si devono comportare i curatori fallimentari nelle due ipotesi.
Fallimento nel corso del periodo d'imposta 2021
I curatori fallimentari nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso del 2021 devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli:
- il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),
- il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data.
In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri.
Un attenzione particolare meritano i quadri VT e VX che devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01. In particolare per il quadro VX occorre distinguere tra i seguenti casi:
- presenza di un debito IVA risultante dal modulo relativo alle operazioni effettuate prima della dichiarazione di fallimento (1° periodo).
In tale ipotesi occorre riportare nel quadro VX solo il credito/debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro; - presenza di un credito IVA nel 1° periodo.
In tale ipotesi nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.
Si precisa che, relativamente alle operazioni registrate nella parte dell’anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 15 gennaio 2019, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell’eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello.
Fallimento dopo la chiusura del periodo d’imposta 2022
Nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 2 maggio 2022 se la dichiarazione IVA non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.
Anche in quest’ultimo caso, resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis.