La retribuzione in busta paga è composta da molti elementi alcuni previsti dalla legge , altri dai contratti collettivi, altri da accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Vediamo i principali:
ELEMENTI FISSI
Paga base o Minimo tabellare/sindacale/contrattuale: è il principale elemento fisso della retribuzione, viene stabilito dai contratti collettivi che ne determinano l'importo in relazione alla qualifica del lavoratore (operaio, impiegato,quadro o dirigente) ed al livello contrattuale corrispondente alla mansione svolta. Aumenta quando
avviene il rinnovo delle tabelle retributive del contratto collettivo nazionale di riferimento, oppure quando avviene il passaggio di qualifica.
Indennità di contingenza: importo di adeguamento del Minimo all’inflazione, cioeè all'aumento del costo della vita. Il valore attualmente è fermo al 1991 , data in cui è stata stabilita la cessazione del sistema di indicizzazione dei salati . Da allora in molti contratti viene ormai conglobato nella paga base, senza essere visibile in forma distinta .
EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): È un importo pari a 10,33 euro lordi mensili per tredici mensilità concordato tra le parti sociali nel 1992 per sostituire gli scatti di contingenza ; spetta a tutti i lavoratori tranne i dirigenti. Alcuni Contratti collettivi assorbono anche l’EDR nella voce Minimo contrattuale o nella voce Contigenza.
Scatti di anzianità: Sono aumenti che vengono erogati sulla base dell’anzianità di servizio del dipendente presso una stessa azienda, e sono stabiliti dai CCNL. Gli importi sono legati alla qualifica e vengono incrementati di solito con cadenza biennale o triennale nel mese immediatamente successivo alla maturazione. Sono determinati in cifra fissa oppure in percentuale sulla paga base più la contingenza. Non maturano durante l’aspettativa non retribuita a meno che sia richiesta per ricoprire cariche pubbliche e in caso di aspettativa del dirigente sindacale. Recentemente i CCNL tendono a ridurre il peso di questo elemento. Ad esempio il CCNL dirigenti industria e Dirigenti commercio non prevedono piu gli scatti di anzianità.
Superminimo: è un importo aggiuntivo che può essere stabilito sia all’atto dell’assunzione individuale come accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia dai Contratti collettivi; si puo parlare quindi rispettivamente di superminimo individuale e collettivo.
Il superminimo individuale di solito viene dato per il ‘merito’ del lavoratore oppure per il tipo di prestazione lavorativa richiesta. E' definito anche Assegno "ad personam" Può essere ‘assorbibile’ quindi ridotto o annullato quando, in virtù degli accordi sindacali contrattuali, la paga base si incrementa sulla base delle nuove tabelle retributive. Questa caratteristica dovrebbe essere evidenziata nel contratto di assunzione
Anche i contratti collettivi possono prevedere il superminimo collettivo per tutti i lavoratori, legato a determinati livelli di inquadramento, specifiche mansioni o specifiche zone territoriali.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere anche ulteriori elementi fissi della retribuzione come:
il Terzo elemento per il CCNL settore terziario Commercio
l'E.D.A.R. nel CCNL per i dipendenti delle imprese di pulizia
l'indennità di funzione per i quadri.
ELEMENTI VARIABILI
Gli elementi variabili della retribuzione sono quelli legati a condizioni diverse rispetto a quelle iniziali stabilite nel contratto, che si possono verificare in particolari momenti o periodi di tempo, come i compensi per straordinari o indennità di trasferta. Possiamo ricordare tra questi:
- Compenso per lavoro straordinario (oltre l'orario normale che è in genere di 40 ore settimanali), supplementare (oltre l'orario definito dal contratto di lavoro a tempo parziale ma entro l'orario "normale"), notturno, festivo
- Indennità di cassa o di rischio
- Indennità di trasferta.
Si ricorda che le singole voci della retribuzione non possono essere conglobate ma vanno evidenziate distintamente nella busta paga .