Gli scatti di anzianità sono una voce retributiva della busta paga correlata al protrarsi dell'attività lavorativa presso un unico datore di lavoro. Si presume infatti che con l'avanzare dell'età e dell'esperienza la prestazione del lavoratore migliori dal punto di vista qualitativo e dell'efficienza.
Sono i contratti collettivi di riferimento del settore (CCNL) che definiscono:
- il periodo necessario alla maturazione dello scatto di anzianità,
- il numero massimo di scatti maturabili e
- se nel computo vengono conteggiati i periodi assenza del lavoratore
In linea molto generale si puo dire che gli scatti di anzianità possono essere biennali o triennali e che le assenze computabili sono quelle per le quali il datore di lavoro è tenuto comunque alla retribuzione del lavoratore ( come ferie, malattia, maternità).
Il calcolo della maturazione di solito parte dalla data di assunzione ma l'aumento retributivo collegato allo scatto di anzianità decorre dal mese successivo Ad esempio, se un dipendente è assunto il 1° giugno 2015, raggiunge la maturazione che gli darà diritto al nuovo scatto il 31 maggio 2017,e ne avrà diritto a partire dalla busta paga del mese di giugno 2017.
Anche il valore economico del singolo scatto viene definito dalla contrattazione collettiva e distinto per qualifiche o livelli di inquadramento. Può essere indicato come un importo fissa oppure come percentuale calcolata sulla paga base (compresa l'indennità di contingenza)
La maturazione dell'anzianità di servizio può essere calcolata :
- solo all'interno di un livello, con la conseguenza che passaggio a un livello superiore si perde l'anzianità maturata oppure
- all'interno di una qualifica ( operaio. impiegato , quadro) nel qual caso l'anzianità maturata si perde (solo nel passaggio da impiegato a quadro vengono mantenuti) e gli scatti vengono assorbiti nell'aumento collegato alla nuova qualifica. E' buona regola fare sempre riferimento al contratto collettivo del proprio settore .
Di regola il meccanismo degli scatti di anzianità si applica per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e non agli apprendisti (fa eccezione il settore tessile e dell'abbigliamento).