I contratti di solidarietà sono accordi volontari che riguardano il contratto di lavoro che vengono stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali con finalità generale di salvaguardare i posti di lavoro . In generale essi hanno ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro quindi delle retribuzioni, con un risparmio di costi per l'azienda. In particolare i contratti di solidarietà possono essere :
- DIFENSIVI quando il fine è di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art.1 legge 863/84);
- ESPANSIVI quando hanno il fine di favorire nuove assunzioni (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). Questa tipologia ha avuto finore scarsissima applicazione.
A fronte dell'accettazione del contratto di solidarietà da parte dei lavoratori di norma lo Stato si fa carico di interventi di sostegno al reddito . Infatti la legge prevede ulteriori suddivisione delle tipologie di contratti di solidarietà, e cioè :
1. TIPO A contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS - aziende con piu di 15 dipendenti (art. 1 legge n. 863/84);
2. TIPO B contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
La riduzione di orario concordata nel contratto di solidarietà puo avere una percentuale massima del 60% con punte del 70% per i singoli lavoratori ( rapportate all’intera durata dell’intervento ). e non puo superare la durata di 24 mesi
La disciplina è stata sostanzialmente modificata dal recente d.lgs 148 2016 del Jobs Act che ha reso tale istituto una specifica causale dell'intervento di integrazione salariale straordinaria . Ciò significa che nessun contratto di solidarietà difensivo viene escluso dall'intervento straordinario di sostegno al reddito ( cassa integrazione straordinaria) con i limiti e le regole previste dal decreto.
In materia di contratti di solidarietà espansivi, istituto poco utilizzato fino ad ora, è importante la modifica contenuta nel decreto correttivo dello scorso 23.9.2016 in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede la possibilta di di trasformazione dei contratti difensivi in espansivi . Questo ha il fine di stimolare nuove assunzioni e favorire il ricambio generazionale assicurando agevolazinoi fiscali e contributive che li rendono vantaggiosi sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.