Nel caso intervengano variazioni nel nucleo familiare o del livello reddituale la modifica della prestazione ANF (Assegno per il nucleo familiare) va richiesta al datore di lavoro previa autorizzazione dell'Inps.
In seguito alla verifica da parte dell’istituto viene rilasciato dall’ente il modello di autorizzazione ANF43, che l’utente dovrà allegare alla domanda al datore di lavoro.
In particolare è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
Ecco l’elenco dei principali casi di variazioni del nucleo familiare :
- per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
- per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
- per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
- per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;
DOCUMENTI DA ALLEGARE
Di seguito, i documenti necessari da allegare alla domanda per variazioni nei nuclei familiari che versano in determinate condizioni.
DOCUMENTI DA ALLEGARE PER INSERIRE DETERMINATI FAMILIARI NEL NUCLEO |
Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati |
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Per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente |
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Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore |
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Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti |
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Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato |
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Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente |
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Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni , purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni |
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Per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia |
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DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI |
Per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età |
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Per i familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilita a svolgere proficuo lavoro |
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NOTA BENE. Le dichiarazioni di responsabilità sono dichiarazioni sostitutive (di certificazioni o di atti di notorietà) che devono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale o accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, come le dichiarazioni incluse nel modulo.
DA QUANDO DECORRONO LE VARIAZIONI DEGLI ASSEGNI
L’effetto della variazione decorre dalla data del suo verificarsi e l’erogazione del relativo importo avrà effetto dal primo giorno del periodo paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione ( se la variazione comporta il venir meno del diritto all’assegno l’erogazione dell’assegno cesserà al termine del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione). In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.