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ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE: COME RICHIEDERE LE VARIAZIONI?

Assegni nucleo familiare: come richiedere le variazioni?

Come e quando comunicare le variazioni del nucleo familiare: autorizzazione INPS, casi particolari e documenti da allegare

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 Nel caso intervengano variazioni nel nucleo familiare o del livello reddituale   la modifica della prestazione  ANF (Assegno per il nucleo familiare)  va richiesta al datore di lavoro previa autorizzazione dell'Inps.

 In seguito alla verifica da parte dell’istituto viene rilasciato dall’ente il modello di autorizzazione ANF43, che l’utente dovrà allegare alla domanda al datore di lavoro.

In particolare è necessaria l’autorizzazione nei casi in cui:

  1. venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
  2. nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
  3. per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
  4. nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP

Ecco l’elenco dei principali casi  di variazioni del nucleo familiare :

  • per figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
  • per figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
  • per figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
  • per fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
  • per nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
  • per familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
  • per familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all’estero;
  • per figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni;

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Di seguito, i documenti necessari da allegare alla domanda per variazioni nei nuclei familiari che versano in determinate condizioni.

DOCUMENTI DA ALLEGARE PER INSERIRE DETERMINATI FAMILIARI NEL NUCLEO

Per i figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati

  • La dichiarazione di responsabilità del richiedente o le relative sentenze.

Per i casi di abbandono da parte del coniuge del richiedente

  • La documentazione dell'Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Autorità.

Per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore

  • La dichiarazione di responsabilità del richiedente o la documentazione che attesta i dati anagrafici e la situazione dell'ex coniuge o dell'altro genitore.

Per i fratelli, le sorelle, i nipoti del/della richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto alla pensione ai superstiti

  • La dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la condizione di orfani di tali familiari, che non hanno diritto alla pensione ai superstiti specificando le generalità dei genitori e il tipo di attività a suo tempo svolta da questi ultimi.

Per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario o cittadino straniero di Stato convenzionato

  • se il richiedente è cittadino italiano: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero;
  • se il richiedente è cittadino comunitario: la dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero o il formulario E401 opportunamente compilato;
  • se il richiedente è cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell'Unione Europea: il certificato di residenza o l'autocertificazione e il formulario E205;
  • se il richiedente è cittadino di Stato straniero convenzionato: il certificato di cittadinanza e il certificato di stato di familiari nello Stato convenzionato o le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolidato italiano.

Per i nipoti minori a carico del/della nonno/a richiedente

  • La dichiarazione di responsabilità del richiedente che attesta la discendenza del/i nipote/i in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
  • la dichiarazione di responsabilità del/i genitore/i con la qua le attestano di non poter provvedere al mantenimento del/i figlio/i perché non svolgono attività lavorativa e non posseggono redditi di alcuna natura;
  • la dichiarazione di responsabilità degli eventuali altri ascendenti dalla quale risulti che non hanno chiesto per il passato e si impegnano a non richiedere per il futuro analogo trattamento di famiglia per gli stessi minori.

Per i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni , purché studenti o apprendisti, in nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni

  • Il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/ NN);
  • la dichiarazione del richiedente che attesti la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione: certificato di frequenza scolastica/universitaria o formulario E 402. se il figlio risiede un uno Stato della Unione Europea; copia del contratto di apprendistato o formulario E 403, se il figlio risiede in uno Stato dell' Unione Europea

Per i minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia

  • La dichiarazione di responsabilità del richiedente o i relativi provvedimenti.

DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI

Per i familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età

  • La documentazione sanitaria che attesti tali difficoltà, oppure il modulo SS 3/AF (se il familiare è residente in Italia) compilato da l medico di famiglia;
  • il formulario E 404 (se il familiare è residente in un o Stato membro dell' Unione Europea) compilato d al medico in caricato dall'organismo competente;
  • la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se il familiare è residente in altro Stato estero).

Per i familiari maggiorenni inabili con assoluta e permanente impossibilita a svolgere proficuo lavoro

  • La documentazione sanitaria che attesta l' inabilità oppure il modulo SS 3/AF compilato da l medico di famiglia, (se il familiare è residente in Italia);
  • il formulario E 404 (se i l familiare è residente in uno Stato membro dell'Unione Europea) compilato dal medico incaricato dall'organismo competente;
  • la certificazione sanitaria estera convalidata dal Consolato Italiano (se il familiare è residente in altro Stato estero).

NOTA BENE. Le dichiarazioni di responsabilità sono dichiarazioni sostitutive (di certificazioni o di atti di notorietà) che devono essere firmate davanti a un pubblico ufficiale o accompagnate dalla copia di un documento di riconoscimento, come le dichiarazioni incluse nel modulo.

DA QUANDO DECORRONO LE VARIAZIONI DEGLI ASSEGNI 

L’effetto della variazione decorre dalla data del suo verificarsi e  l’erogazione del relativo importo avrà effetto dal primo giorno del periodo paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione ( se la variazione comporta il venir meno del diritto all’assegno  l’erogazione dell’assegno cesserà al termine del periodo di paga in corso alla data in cui si è verificata la variazione).   In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in data diversa da quella iniziale o finale del periodo di paga, l'assegno spetta a decorrere dal e fino al giorno, rispettivamente, di inizio o fine del rapporto di lavoro.

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Vedi anche "Assegno nucleo familiare  2018-2019: importi e modalità"

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Commenti

Giuseppe - 14/09/2017

nel caso di separazione, per "girare" l'intestazione dell'assegno familiare da un coniuge all'altro, come bisogna procedere?

Petya Deyanova - 16/09/2016

Domanda: in caso di figlio minorenne, riconosciuto dai due genitori senza matrimonio. Stranieri, che lavorano in Italia senza contratto di lavoro da dieci anni! Il figlio va a scuola, mai avendo usando nessun aiuto da parte da la stato. In questo caso, c'è n'è sono alcuni diritti?

Petya Deyanova - 16/09/2016

Domanda: in caso di figlio minorenne, riconosciuto dai due genitori senza matrimonio. Stranieri, che lavorano in Italia senza contratto di lavoro da dieci anni! Il figlio va a scuola, mai avendo usando nessun aiuto da parte da la stato. In questo caso, c'è n'è sono alcuni diritti?

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