Va precisato gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare non sono esattamente la stessa cosa , anche se si tratta comunque di contributi dello Stato alle famiglie residenti nel territorio nazionale , collegati al reddito in maniera inversamente proporzionale.
Gli assegni familiari vengono erogati direttamente dall'Inps ad alcune categorie di lavoratori, mentre gli ANF Assegni per il nucleo familiare, sono erogati dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti e dall'INPS ai pensionati da lavoro dipendente .
Possono percepire l’ANF assegno per il nucleo familiare:
- lavoratori dipendenti in attività;
- disoccupati indennizzati;
- lavoratori in regime di cassa integrazione;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- pensionati ex lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori assunti a tempo parziale.
Sono destinatarie invece degli ASSEGNI FAMILIARI , erogati direttamente dall' INPS,:
- i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
- i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Gli assegni familiari vengono erogati per ogni familiare vivente a carico.E’ considerato tale il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi:di età inferiore a 18 anni oppure apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);oppure universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);o infineinabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: (di età inferiore a 18 anni;o apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);o universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);o inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
- Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario
Queste prestazioni di sostegno al reddito vanno richieste:
ANF
- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP (SR16).
- all'INPS nel caso di addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center - attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
ASSEGNI FAMILIARI
all'INPS esclusivamente con modalità telematica, sempre attraverso uno dei canali sopra riportati
In entrambi i casi , se la domanda viene presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti .
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.